Pubblicato il: 17-05-1999

Argomento:  Indennizzo danno biologico



UN INDENNIZZO PER IL DANNO BIOLOGICO

 

Il danno biologico , secondo la nozione generalmente accettata , è la menomazione dell’integrità psico-fisica lesiva della salute del lavoratore in quanto attitudine a compiere qualsiasi attività nella vita di relazione e comprensiva , ove sussista , della riduzione della capacità lavorativa . E’ un’innovazione concettuale che viene introdotta nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali in seguito all’approvazione , da parte del Governo nello scorso mese di dicembre 99 , dello schema di Decreto legislativo in materia di attuazione della legge 144 del 17 maggio 1999 .

E’ una norma che riconosce e accoglie le indicazioni espresse dalla Corte costituzionale in linea con una diffusa tendenza giurisprudenziale sensibile all’evoluzione del quadro socio-economico : si mette in risalto la lesione subita dal “bene-salute” di ciascun cittadino ancor prima delle conseguenze della lesione stessa sotto l’aspetto patrimoniale . La rendita Inail , in verità non si limita al puro risarcimento del danno in quanto assolve una funzione sociale ispirata alla solidarietà , aspetto che la Corte costituzionale ha ammesso ( sentenza n.356 dell’11 luglio 1991 ) precisando che “la copertura assicurativa prevista dall’attuale sistema di assicurazione obbligatoria … non ha per oggetto esclusivamente il danno patrimoniale in senso stretto … Ma è anche altrettanto certo che … non ha per oggetto il danno biologico di per sé stesso e nella sua integralità ( sentenza n.87/1991 della Consulta )” .

L’articolo 66 del Testo unico sugli infortuni e sulle malattie professionali ( Dpr n. 1124/65 ) elenca tutte le prestazioni previste dall’assicurazione obbligatoria : il nuovo decreto legislativo dispone , in luogo della rendita per l’inabilità permanente ( punto 2 dell’articolo 66 ) , l’erogazione di un indennizzo “per i danni conseguiti a infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatesi o denunciate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto ministeriale“ che approverà su proposta dell’Inail , le specifiche “tabelle” per la valutazione e la liquidazione della nuova prestazione .

La valutazione della menomazione “comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali” verrà effettuata utilizzando la “tabella delle menomazioni” : dal 6 al 15% è liquidato un indennizzo in capitale , per invalidità superiori al 15% viene costituita una rendita “nella misura indicata nell’apposita tabella indennizzo danno biologico” che fa riferimento all’età dell’assicurato al momento della guarigione clinica .

Un’ulteriore quota di rendita viene riconosciuta per le conseguenze patrimoniali subite dal lavoratore , “commisurata al grado della menomazione , alla retribuzione dell’assicurato ed al coefficiente di cui alla apposita tabella dei coefficienti” ( indicatori della retribuzione percepita in relazione all’attività lavorativa ed alla posizione di “ricollocabilità” del lavoratore ) ; ciascun assicurato è considerato nella propria individualità attraverso la diversificazione di tali indicatori . La retribuzione , calcolata secondo le norme in vigore e moltiplicata per il relativo coefficiente , servirà per la liquidazione della rendita con le modalità previste dal Dpr 1124 .

Rimane sostanzialmente invariato l’istituto della “revisione” dei postumi d’invalidità permanente : se il lavoratore è guarito senza alcuna invalidità , ovvero con un grado inferiore al minimo indennizzabile in capitale ( 6% ) o in rendita ( 16% ) può richiedere all’Inail , in caso di peggioramento delle conseguenze dell’evento – entro 10 anni dalla data dell’infortunio o quindici dalla denuncia della malattia professionale – la revisione della valutazione del danno secondo le disposizioni stabilite dal Testo unico per la revisione della rendita per aggravamento : la revisione dell’indennizzo in capitale può avvenire soltanto una volta e la rendita riconosciuta , eventualmente preceduta da un indennizzo in capitale , viene decurtata di quest’ultimo importo . Per le malattie più gravi , che presentano un decorso clinico lento e spesso irreversibile ( neoplasie , silicosi , asbetosi , malattie infettive e parassitarie ) , la domanda di aggravamento non ha limitazioni nel tempo e può essere presentata ogni cinque anni dalla data della precedente revisione . A seguito della revisione della valutazione , la rendita può essere ridotta o soppressa : se il grado di menomazione prevede la liquidazione in capitale ( dal 6 al 15% ) , l’indennizzo in capitale sarà riferito all’età dell’assicurato al momento del provvedimento . Si provvede a una valutazione complessiva dei postumi invalidanti con una nuova rendita , ovvero all’indennizzo in capitale sul grado complessivo della memomazione dell’integrità psico-fisica , se l’assicurato subisce un nuovo evento lesivo : in tal caso , la nuova rendita o il nuovo importo dell’indennizzo in capitale verranno decurtati dall’indennizzo in capitale precedentemente liquidato ( e non recuperato ) .