Pubblicato il: 31-03-2000

Argomento: Assenteismo: risarcimento anche per i danni causati agli utenti



L’assenteista risarcisce il danno anche per il disagio al cittadino .
 

Se l’assenza arbitraria dal servizio di un dipendente pubblico altera l’equilibrio funzionale dell’organizzazione della struttura amministrativa a cui il dipendente stesso è addetto , provocando disagi e disservizi sulla funzionalità e sull’efficienza del servizio erogato al cittadino , il dipendente che si sia assentato arbitrariamente dal lavoro è tenuto a risarcire , oltre alla somma indebitamente percepita , anche il danno per il disservizio provocato all’amministrazione da cui dipende .

Il principio , assolutamente innovativo sul piano giurisprudenziale , è stato affermato dalla sezione giurisdizionale per la Regione Molise della Corte dei conti – sentenza n.29/2000 del 31 marzo 2000 – che , nel giudicare un dipendente di un Comune che si era arbitrariamente assentato dal servizio , pur facendo falsamente risultare dal cartellino marcatempo la propria presenza sul posto di lavoro , ha affermato che “l’assenza arbitraria dal servizio di un dipendente , oltre che comportare una flessione , in assoluto , del livello di qualità del servizio pubblico erogato dall’azienda o dall’amministrazione pubblica , comportando una crescita dei costi rispetto ai risultati conseguiti , assume un rilievo anche sul piano patrimoniale , di talché la maggiore spesa sostenuta dall’amministrazione in ragione del disservizio provocato dall’assenza arbitraria del dipendente per assicurare comunque il livello minimo garantito della qualità del disservizio , non può che costituire danno per le finanze dell’azienda o dell’amministrazione pubblica erogatrice del servizio , anche ai fini dell’eventuale affermazione della responsabilità amministrativa del dipendente arbitrariamente assentatosi” .

A sostegno di tale affermazione , i giudici contabili hanno considerato che l’assenza arbitraria dal servizio di un dipendente , in quanto non programmata , altera certamente l’equilibrio funzionale del settore a cui il dipendente stesso è addetto , comportando inevitabili disagi e disservizi che abbassano il livello della qualità del servizio pubblico erogato e si riflettono nel rapporto fra costi e risultati , con una conseguente lievitazione dei costi rispetto ai risultati effettivamente conseguiti .

Peraltro – hanno osservato ancora i giudici molisani – anche nell’ipotesi in cui l’amministrazione o l’azienda pubblica non sopporta alcuna spesa ulteriore , in senso assoluto , per assicurare l’erogazione del servizio pubblico , a fronte di un disservizio che abbassa sicuramente il livello della qualità del servizio stesso , è indubbio che , anche se il costo complessivo resta immutato , il minore risultato conseguito a livello di efficienza del servizio , fa crescere il costo unitario della prestazione di servizio pubblico erogato .

Con riferimento alla quantificazione del danno da risarcire , i giudici hanno affermato che , fermo restando l’onere della Procura regionale della Corte dei conti di fornirne la prova dell’esistenza del danno , lo stesso dovesse essere valutato equitativamente dallo stesso giudice ai sensi dell’articolo 1226 del codice civile , e ciò in considerazione delle oggettive difficoltà di fornire la prova della sua esatta quantificazione . Secondo i giudici contabili ,