Notizia del: 20-09-2001

Oggetto: VERBALE DELLA RIUNIONE PER L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 10 DEL CCNL 20 SETTEMBRE 2001 – II BIENNIO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’



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VERBALE DELLA RIUNIONE PER L’INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL’ART. 10 DEL CCNL 20 SETTEMBRE 2001 – II BIENNIO ECONOMICO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SANITA’.

PREMESSO che il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino – Sezione Lavoro - in relazione al ricorso della Sig.ra SINOPOLI Silvana - Assistente Sociale Coordinatore ex livello VII, attualmente D3 - contro l’Azienda Sanitaria Regionale A.S.L. 4 di Torino (causa iscritta al R.G.L. n. 11042/02) nella udienza del 3.11.2003, ai sensi dell’art. 64 del d.lgs n. 165 del 30 marzo 2001, ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l’interpretazione autentica dell’art. 10 del CCNL del Comparto Sanità 20 settembre 2001 – II Biennio Economico 2000-2001;

CONSIDERATO che si sono svolte presso l’ARAN apposite riunioni allo scopo di pervenire all’interpretazione autentica della succitata clausola contrattuale, come previsto dall’art. 49 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

CHE nell’ultima riunione del 23 marzo 2004 erano presenti le Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali CISL e CISL FPS, CONFSAL e FIALS e la Confederazione UIL;

CHE non erano presenti la Confederazione e la Organizzazione Sindacale CGIL/Fp e la Organizzazione Sindacale UIL FPL, le quali con note che si allegano, avevano da tempo dichiarato la propria indisponibilità a partecipare alle trattative per le interpretazioni autentiche;

CHE la Confederazione USAE e la Organizzazione Sindacale FSI, pur avendo partecipato alle precedenti riunioni, risultavano assenti alla riunione finale;

TENUTO CONTO che nella riunione del 23 marzo 2004, si è nuovamente aperto un ampio dibattito sia sul merito dell’interpretazione sia sulla questione dell’unanimità della sottoscrizione;

CHE al termine si è comunque dovuto prendere atto dell’impossibilità di pervenire al richiesto accordo, in quanto la presa di posizione delle succitate organizzazioni costituisce di fatto un impedimento al raggiungimento dell’unanimità; e ciò soprattutto in considerazione del fatto che il Consiglio di Stato, nel parere n. 955 del 2001, ha ritenuto che i suindicati accordi interpretativi, ai fini della loro validità, devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che hanno a suo tempo stipulato il contratto collettivo da interpretare;

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO, l’ARAN considera chiusa la riunione ed attesta la sussistenza del mancato accordo.

     Letto, firmato e sottoscritto                                                             Per l’A.Ra.N.

                                                                                                          Il Presidente

                                                                                                       Avv. Guido Fantoni