Notizia del: 19-04-2004

Oggetto: Ecco i principali punti del CCNL 2002 2005



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I PRINCIPALI PUNTI Del CONTRATTO 2002 2005
PER I DIPENDENTI DELLA SANITA'

Ecco nel dettaglio i principali punti del contratto:

PARTE ECONOMICA:

E' previsto un incremento di 109 euro medie per operatore finanziate per il 5,66% dal Governo centrale e per la restante parte con risorse aggiuntive regionali;

L'incremento previsto finanzia 77 euro medie per il trattamento tabellare, al fine di prevedere la tutela del potere d'acquisto dei salari;

Una quota pari al 20% delle risorse circa finanzia i vari istituti contrattuali e le soluzioni relative alla classificazione del personale;

Una quota pari all'0,6% e precisamente di 10,3 euro incrementa i fondi del salario accessorio, sia della produttività (art. 38), che della carriera (art.39)

SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI:

Riconferma dell'attuale sistema di relazioni sindacali basato su due livelli contrattuali nazionale e aziendale e sugli istituti dell'informazione, consultazione, concertazione e contrattazione integrativa; l'inserimento di un ruolo di coordinamento delle regioni rappresenta la riconferma della scelta sindacale di valorizzare la contrattazione decentrata all'interno dei luoghi di lavoro, dove si esprime il "massimo rapporto" con i lavoratori, evitando in questo modo di avviare un nuovo centralismo in capo alle Regioni;

PARTE NORMATIVA GENERALE:

Nel campo di applicazione la previsione esplicita dell'applicazione del contratto nazionale della sanità anche alle strutture trasformate in Fondazioni o soggette a processi di riordino fino alla definizione di nuovi ambiti contrattuali, in particolare ci si riferisce alla situazione degli IRCCS, delle sperimentazioni gestionali previste dal D.Lgs 502 del '92, delle Ipab a prevalenza sanitarie ed altre situazioni di trasformazione a livello aziendale;

I processi di esternalizzazione rientrano fra le materie di contrattazione ai sensi dell'art. 4 del CCNL 7 aprile 1999, rimasto in vigore;

Introduzione di un comitato paritetico per contrastare anche nelle aziende sanitarie il fenomeno del mobbing;

Rivisitazione della normativa disciplinare sulla base delle innovazioni apportate dal D.LGS. 165 del 2001 e dall'introduzione di un codice di comportamento dei dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche:

Modifica dell'istituto della mobilità. Il vincolo obbligatorio della permanenza di due anni presso la propria amministrazione per i lavoratori che sono stati interessati da processi formativi di particolare rilevanza. La stessa norma viene applicata nelle ASL con una carenza di organico permanente per un periodo sperimentale dal 1° settembre 2004 fino al 31 dicembre 2006. Il permanere del carattere della carenza di organico deve essere verificato in sede di confronto sindacale aziendale:

Per il part-time si è convenuto che i contingenti di distribuzione del part-time fra i vari profili e le diverse tipologie (orizzontale e verticale) vengano definiti in contrattazione aziendale sulla base anche delle esigenze di servizio e della carenza di organico. Inoltre si è prevista la possibilità anche per il part-time di prestare le prestazioni professionali in pronta disponibilità, chiaramente previo consenso del lavoratore. Tali prerogative sono state introdotte già con il D.Lgs 61 del 2000;

La previsione per il personale in distacco e aspettativa sindacale di poter godere del salario di produttività sulla base di quanto definito in ambito di contrattazione integrativa, oltre alla possibilità già prevista di essere valutati ai fini dei percorsi di carriera (art. 43 coda contrattuale 2001).

INDENNITA' DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO:

Incrementi dell'indennità notturna (da 2,3 euro a 2,7 euro); dell'indennità festiva intera (da 17,81 euro a 18, 81 euro); dell'indennità festiva parziale (da 7,7 euro a 9, 03 euro) tutte a decorrere dal 1° gennaio 2002;

Istituzione dell'indennità per il personale che presta la propria attività sul territorio per l'assistenza diretta del paziente a decorrere dal 1° gennaio 2003 al fine di favorire il processo di de-ospedalizzazione e a garantire le dimissioni protette;

Istituzione dell'indennità SERT a decorrere dal 1° gennaio 2003 per compensare tutti gli operatori che lavorano pressi i SERT che in questi anni non hanno mai potuto godere dell'indennità di malattie infettive.

ORDINAMENTO - SVILUPPO PROFESSIONALE:

In questo capitolo è stato definito un importante risultato contrattuale per tutte le professioni, con l'individuazione di alcune opportunità definite con il contratto nazionale e altre che si possono raggiungere a livello locale, in sintesi:

Infermieri generici l’ipotesi di contratto prevede:

L’inserimento del profilo del personale collocato ad esaurimento in categoria BS (infermieri generici e infermieri psichiatrici con un anno di corso, massaggiatore e massofisioterapisti con due anni di corso) e le puericultrici, che non sono ad esaurimento, in categoria C, in ruolo sanitario con lo stesso profilo e l’aggiunta del titolo di "esperto". L’articolato contrattuale non riprende la parola esaurimento. Il profilo prevede una nuova declaratoria, che esalta il ruolo di queste figure, e ne individua una elevata autonomia, capacità professionale specifica e un ruolo di coordinamento di altre figure

La possibilità di passaggio di questo personale in categoria C, con prova selettiva che deve prevedere prioritariamente titoli collegati all’esperienza acquisita (anzianità di servizio)

L’individuazione di una parte di risorse del contratto nazionale per finanziare il passaggio di almeno un 30% del personale

La possibilità a livello aziendale di finanziare ulteriori risorse per completare il passaggio del restante personale

NOTA BENE

E' opportuno precisare che la soluzione sopra descritta per gli infermieri generici è molto importante, infatti con questa ipotesi l’infermiere generico rientra nel sistema ordinamentale, con il suo profilo rinnovato e inquadrato in categoria C, con la possibilità dell’inquadramento finanziato per una parte di operatori, possibilità che attraverso la contrattazione regionale e aziendale può completarsi. Inoltre questo personale fin da subito si vede riconosciuto un differenziale economico con l’incremento dell’indennità professionale.

Operatori Tecnici Coordinatori l’ipotesi di contratto prevede:

L’inserimento del profilo di questo personale in categoria C, con lo stesso profilo e l’aggiunta del titolo di "esperto". L’inserimento del profilo offre l’opportunità di carriera anche a questo personale, che in questi anni è rimasto bloccato anche in presenza di titoli e a fronte di una volontà positiva delle aziende, a causa dell’assenza del corrispondente profilo in categoria C. Il profilo prevede una nuova declaratoria, che esalta il ruolo di queste figure, e ne individua una elevata autonomia, capacità professionale specifica e un ruolo di coordinamento di altre figure

La possibilità di passaggio di questo personale in categoria C, con prova selettiva che deve prevedere prioritariamente titoli collegati all’esperienza acquisita (anzianità di servizio)

L’individuazione di una parte di risorse del contratto nazionale per finanziare il passaggio di almeno un 30% del personale

La possibilità a livello aziendale di finanziare ulteriori risorse per completare il passaggio del restante personale

La previsione, in caso di passaggio in categoria C del mantenimento dell’indennità professionale specifica di €483,40, a fronte del mantenimento della stessa posizione organizzativa

Nota Bene

La soluzione sopra descritta per gli operatori tecnici è importante per tutte quelle figure professionali quali: autisti di ambulanza, tecnici di dialisi ancora inquadrati in BS, operai coordinatori e cuochi coordinatori, che finora sono stati bloccati nella carriera aziendale.

Inoltre appare evidente che queste soluzioni di individuazione del profilo sanitario e tecnico in categoria C ricompongono la categoria intermedia, sia dell’area tecnica, ma soprattutto dell’assistenza.

PERSONALE CON FUNZIONI DI COORDINAMENTO:

L’ipotesi di contratto prevede delle importanti opportunità per questo personale:

Le figure professionali di cui all’articolo 10 del biennio economico 2000-2001 (capo sala, tecnici sanitari già in categoria D, assistenti sociali già in categoria D, personale in DS) che svolgeva funzioni di coordinamento alla data del 31 agosto 2001, tenuto conto dell’effettivo svolgimento delle funzioni stesse, viene collocato in categoria D livello economico DS, a far data dal 1° settembre 2003

Il restante personale incaricato in seconda applicazione a svolgere funzioni di coordinamento viene inquadrato in DS con idonee procedure selettive

Per il personale incaricato delle funzioni di coordinamento successivamente alla data del presente contratto e che abbiano svolto le funzioni di coordinamento per il periodo di un anno, con valutazione positiva, in presenza del posto in dotazione organica e previa prova selettiva possono essere inquadrati in categoria DS, con precedenza nel passaggio

Il predetto personale mantiene l’indennità di coordinamento fissa e variabile, come previsto dal precedente CCNL 2000-2001

I passaggi del personale indicato nei punti 1 e 2 sono tutti comunque finanziati con il contratto nazionale, quelli successivi previsti dal punto 3 sono finanziati con le risorse delle aziende.

Nota Bene

E' molto importante il risultato raggiunto su questa richiesta sindacale, perché riconosce individua la corretta posizione professionale degli operatori che svolgono funzioni di coordinamento.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E TECNICO

L’ipotesi di contratto a seguito della nostra determinazione esplicitata fino all’ultima fase della trattativa, prevede la seguente proposta di valorizzazione di queste figure professionali:

L’applicazione dell’articolo 12 per tutte le aziende che non hanno ancora applicato questo istituto contrattuale

L’istituzione di un nuovo fondo finanziato con il contratto nazionale per i passaggi verticali e le progressioni orizzontali aggiuntive per questo personale. Il finanziamento nazionale è pari a circa il 30% dei passaggio del personale. Inoltre si prevede la possibilità di riqualificare ulteriore personale con risorse a carico del bilancio dell’azienda

In questa opportunità non rientra il personale tecnico inquadrato in BS, perché già titolare delle prerogative sopra citate.

Nota Bene

E' molto importante il risultato raggiunto su questa richiesta sindacale, perché permette di proseguire nel processo di riqualificazione del personale tecnico ed amministrativo avviato nel biennio 2000-2001, valorizzando e offrendo nuove opportunità alla contrattazione decentrata.

IMPORTANTE

Si precisa che tutte le forme di riqualificazione sopra indicate prevedono l’inquadramento del personale nella posizione iniziale della nuova categoria, al fine di garantire un maggior numero di passaggi verticali del personale interessato.

I lavoratori che hanno goduto della riqualificazione e avevano un inquadramento precedente di miglior favore di valore pari o superiore a una fascia economica verranno collocati nella fascia corrispondente. Questa disposizione è applicata per tutti coloro che sono in possesso di ad personam, anche per effetto di riqualificazioni precedenti.

Questo risultato contrattuale è molto importante perché permette di non bloccare la carriera orizzontale ai lavoratori riqualificati.

ORDINAMENTO

In merito a questo argomento oltre a ribadire i principi che regolano il sistema ordinamentale, al fine di non incorrere nei provvedimenti della Corte Costituzionale è prevista l’istituzione di una Commissione paritetica, per la verifica e l’adeguamento del sistema classificatorio alle innovazioni organizzative e professionali del sistema sanitario

Nel frattempo è stata richiesta con determinazione l’inserimento in ogni categoria e livello economico (BS –DS) di una fascia vuota aggiuntiva per favorire ulteriormente i percorsi di carriera orizzontale

Le fasce vuote previste in categoria D come D6 e DS6 sono state incrementate di un valore superiore alla media, al fine di iniziare quel percorso ai valori salariali della dirigenza come richiesto nella piattaforma

Inoltre è stata inserita una norma d riequilibrio che permette ai lavoratori esclusi da qualsiasi opportunità di carriera verticale: il personale inquadrato in DS del profilo amministrativo, tecnico e sanitario di poter accedere prioritariamente ai percorsi di carriera orizzontale, che gli permettono di raggiungere nuove fasce.

Nelle disposizioni transitorie è stato previsto di recepire nelle declaratorie dell’autista le nuove linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni relativamente alle funzioni dell’autista soccorritore.

FORMAZIONE

L’ipotesi di contratto prevede la riconferma di quanto previsto in materia di formazione e di aggiornamento e del finanziamento relativo dell’1% del monte salari del personale

ECM (Educazione Continua in Medicina)

L’ipotesi di contratto prevede importanti novità sull’argomento raggiunte con molta determinazione, in sintesi:

L’ECM deve rientrare nella formazione a carico dell’azienda, senza assorbire tutti i fondi a disposizione per la formazione del restante personale

Il personale che partecipa all’ECM è considerato in servizio a tutti gli effetti

L’ECM deve riguardare ambiti di interesse aziendale e deve essere favorita attraverso modalità che facilitano la partecipazione dei lavoratori e diminuiscono i costi a carico delle aziende sanitarie

L’ECM considerata la sua fase sperimentale in caso di mancata acquisizione dei crediti da parte degli operatori non può dar luogo ad alcuna forma di penalizzazione. Inoltre le forme di penalizzazioni non possono essere individuate a livello decentrato, se non quando l’operatore pur in presenza di percorsi formativi organizzati dall’azienda non vi partecipa, senza giustificato motivo, in questo caso gli è preclusa la partecipazione a qualsiasi forma di riqualificazione aziendale nel triennio successivo

Inoltre abbiamo previsto le forme di assenza per le quali si interrompe nell’arco della carriera lavorativa l’obbligo dell’acquisizione dei crediti, fra i quali i periodi tutelati dal regolamento nazionale del Ministero, inoltre i periodi di distacco sindacale, di volontariato ai sensi delle normative vigenti ecc.

LIBERA PROFESSIONE

L’ipotesi di contratto prevede una dichiarazione congiunta per avviare il confronto fra le parti in caso di rinnovo della Legge 1(?) del 2002 e in questo ambito la possibilità di individuare le prestazioni aggiuntive che le professioni sanitarie possono svolgere in autonomia, per la qualificazione dei servizi

A tal proposito è stata inserita una dichiarazione congiunta che prevede che le prestazioni aggiuntive sono soggette al regime contributivo obbligatorio dell’INPDAP

ARMONIZZAZIONE CON IL CCNL DELLA DIRIGENZA

L’ipotesi di contratto prevede, come per gli altri rinnovi contrattuali, l’inserimento della dichiarazione congiunta che consente di armonizzare i provvedimenti incoerenti di questo contratto con quanto verrà disposto nel rinnovo contrattuale della dirigenza.